IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  U.E.  n.  2003/61/CE  del
27 gennaio  2003,  che  autorizza  alcuni  Stati  membri  a concedere
deroghe  a  talune  disposizioni  della  direttiva  n. 2000/29/CE del
Consiglio  per  quanto  riguarda i tuberi-seme di patata originari di
alcune province del Canada;
  Considerato  che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel presente
decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione
in  Italia  del  «Clavibacter  michiganensis  ssp. sepedonicus» e del
«Potato spindle tuber viroid»;
  Atteso  che  tali  misure  rivestono  carattere  di  urgenza  e che
pertanto  le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto debbono
immediatamente  entrare  in  vigore,  per  evitare i rischi derivanti
dall'introduzione  in  Italia  di  organismi  portatori  di  malattie
diffusive pericolose per la produzione vegetale;
  Considerato  che  non e' stato ancora possibile acquisire il parere
della  Conferenza  Stato-regione a seguito dell'avviso favorevole del
comitato  tecnico  agricolo  e  che  lo  stesso  sara presentato alla
prossima Conferenza;
  Considerata   l'urgenza   di   provvedere   ad  emanare  le  misure
fitosanitarie  per  l'importazione di tuberi seme di patata originari
di alcune province del Canada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tuberi-seme  di  patata  delle varieta' «Atlantic», «Donna»,
«Kennebec»,  «Russet  Burbank»,  «Sebago» e «Shepody» originari delle
provincie  New  Brunswich  e Prince Edward Island del Canada, possono
essere  introdotti  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  nei
seguenti periodi:
    per  l'attuale  campagna  di commercializzazione sino al 31 marzo
2004;
    dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005.