IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2003/61/CE del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Considerato che non e' stato ancora possibile acquisire il parere della Conferenza Stato-regione a seguito dell'avviso favorevole del comitato tecnico agricolo e che lo stesso sara presentato alla prossima Conferenza; Considerata l'urgenza di provvedere ad emanare le misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi seme di patata originari di alcune province del Canada; Decreta: Art. 1. 1. I tuberi-seme di patata delle varieta' «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle provincie New Brunswich e Prince Edward Island del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi: per l'attuale campagna di commercializzazione sino al 31 marzo 2004; dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005.