Art. 2. 1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorita' fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da Potato spindle tuber viroid e da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. 2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se: a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 km 2, e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui e' stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi in questione nei precedenti tre anni; b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo; c) la superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non e' superiore ad un quinto della superficie totale indicata per la certificazione; d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie; 3. Sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che: a) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove e' nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree; b) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie; c) la «Canadian Food Inspection Agency» e' tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell'anno precedente; d) i tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti autorita' canadesi come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base». 4. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus; per l'accertamento di detto organismo nocivo e' prelevato da ogni partita pari o inferiore a venticinque tonnellate un campione di almeno duecento tuberi. 5. Gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando il metodo per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare della patata in serie di tuberi-seme di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993. 6. Le Autorita' di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, marcatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilita', tali che: a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla Comunita', venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro; b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5; c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.