Art. 2.
  1.  Prima  dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di
cui  all'art.  1,  gli importatori di patate canadesi si muniscono di
una  certificazione  dell'Autorita' fitosanitaria canadese attestante
che  le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in
zone  delle  provincie  New  Brunswich  o Prince Edward Island che la
«Canadian  Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti
da  Potato  spindle  tuber viroid e da Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus.
  2.  Dette  aree  sono  dichiarate  esenti  dagli  organismi  nocivi
sopramenzionati soltanto se:
    a) comprendono  appezzamenti  appartenenti od affittati ad almeno
tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie
di  almeno  4  km 2, e sono circondate interamente da acqua e terreni
diversi  da  quelli  in  cui  e'  stata riscontrata la presenza degli
organismi nocivi in questione nei precedenti tre anni;
    b) le  patate  prodotte  in  dette  zone  sono  la  prima diretta
generazione  di  tuberi  seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I»,
«Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende qualificate
a  produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che
sono  aziende  ufficiali  o ufficialmente designate e controllate per
tale scopo;
    c) la  superficie  utilizzata per la produzione di tuberi-seme di
patata  che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non
e'  superiore  ad  un  quinto della superficie totale indicata per la
certificazione;
    d) controlli  annuali  sistematici  e rappresentativi, effettuati
almeno  nei  cinque  anni  precedenti,  in  condizioni  adeguate  per
l'individuazione  degli  organismi  nocivi  considerati,  condotti su
tutti  i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate
ivi  raccolte  e  comprendenti  appropriati  test di laboratorio, non
mostrano  alcuna  presenza  positiva  o  qualsiasi altro elemento che
possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti
da malattie;
  3. Sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di
altra natura per garantire che:
    a) le  patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle
dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove e' nota la presenza
degli  organismi  in questione, non possono essere introdotte in tali
aree;
    b) le  patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali
di  imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la
selezione  e  il  confezionamento  impiegati  non  possono entrare in
contatto  con  patate  o  con  i  materiali  come  sopra  specificati
originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;
    c) la  «Canadian Food Inspection Agency» e' tenuta a fornire alla
Commissione  U.E.  un  elenco  completo  delle zone dichiarate esenti
dalla  malattia,  corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni
anno,  sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme
nell'anno precedente;
    d) i  tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti
autorita'  canadesi  come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai
requisiti previsti per la categoria «di base».
  4.   I  campioni  sono  prelevati  ufficialmente  da  ogni  partita
destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di
un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo
stesso  numero  di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati
da  laboratori  ufficiali  per  accertare la presenza del Clavibacter
michiganensis spp. sepedonicus; per l'accertamento di detto organismo
nocivo  e'  prelevato  da ogni partita pari o inferiore a venticinque
tonnellate un campione di almeno duecento tuberi.
  5.  Gli  esami  sono  effettuati  su campioni interi, applicando il
metodo  per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare della
patata  in  serie  di  tuberi-seme  di  patata  come  stabilito nella
direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.
  6.   Le   Autorita'   di  certificazione  canadesi  (Canadian  Food
Inspection  Agency)  pongono  in  essere  disposizioni legislative ed
amministrative  al  fine di garantire la supervisione ed il controllo
diretto  sia  del  processo  di  campionamento (prelievo, marcatura e
sigillatura)  che  del  sistema di etichettatura attraverso procedure
adeguate di responsabilita', tali che:
    a) per  ogni  partita  compresa  in ciascuna spedizione destinata
alla  Comunita',  venga  utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui
sacchi   separatamente   dalle  etichette  di  certificazione,  e  un
colore-codice  corrispondente  allo specifico importatore dello Stato
membro;
    b) al  momento  del  carico  della  nave, due sacchi sigillati di
patate  di  ciascuna  partita  spedita  vengano  messi  da  parte  ed
immagazzinati  sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection
Agency»,  almeno  fino a quando non sono stati completati i risultati
delle prove di cui all'art. 5;
    c) le   partite  vengono  mantenute  separate  durante  tutte  le
operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i
locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.