Art. 3.
  1.  Il  certificato  fitosanitario  e'  compilato separatamente per
ciascuna   spedizione   di  tuberi-seme  di  patata  dalle  Autorita'
fitosanitarie  canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia
di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e' stata evidenziata in
occasione degli esami di cui all'art. 2.
  2.  Il  certificato  anzidetto  riporta nel riquadro «dichiarazione
supplementare»  che  le  condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2
sono  state  rispettate,  precisando  il  nome  dell'azienda  o delle
aziende  in  cui  sono  stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle
partite  di  tuberi-seme certificate, il numero dei sacchi nonche' il
nome  della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al
comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
  3.  Il  riquadro  «Marchi  di  riconoscimento»  reca  il numero dei
contenitori  e  il  colore  che corrisponde in codice a uno specifico
importatore  nazionale  nonche'  i  dettagli  dell'etichetta numerata
utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
  4.  I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come
parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in
parola sia per la descrizione che per la quantita' di prodotto.
  5.  La  documentazione  riguardante i dati richiesti e la quantita'
del  prodotto  corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di
riferimento.