Art. 4. 1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada puo' avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna. 2. L'importatore deve notificare, almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio nazionale, una richiesta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. L'importatore deve indicare la varieta', la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi-seme, nonche' i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996.