Art. 4.
  1.  L'importazione  delle partite di patate da seme dal Canada puo'
avvenire  soltanto  attraverso i punti di entrata portuali di Genova,
La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.
  2.   L'importatore  deve  notificare,  almeno  dieci  giorni  prima
dell'introduzione  dei  tuberi-seme  nel  territorio  nazionale,  una
richiesta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio
e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  L'importatore deve indicare la varieta', la quantita', i lotti,
il  mezzo  di  trasporto,  il  punto  di  entrata e gli indirizzi dei
depositi  ove  sono  immagazzinati i tuberi-seme, nonche' i luoghi di
destinazione   situati   nelle   zone   di   produzione   soggette  a
registrazione,  di  cui  all'art.  19  del decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996.