Art. 5.
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali, all'atto dell'importazione
attraverso   i   punti  di  entrata  di  cui  all'art.  4,  prelevano
ufficialmente,  dalle  singole  partite  di  tuberi seme, campioni di
almeno  n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati
agli  esami  ufficiali  per  accertare  la  presenza  del Clavibacter
michiganensis  ssp.  sepedonicus,  applicando  il  metodo comunitario
previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria
contro il marciume anulare della patata.
  2.  Le  partite  sono  tenute  separate sotto controllo ufficiale e
durante  tutte  le  operazioni compreso il trasporto almeno fino alla
consegna presso i locali degli importatori.
  3  Inoltre  detti Servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni
dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che
ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.
  4.  Le  partite  di  patate  da seme restano in quarantena presso i
magazzini  doganali  del  punto  di  entrata,  sotto il controllo dei
Servizi   fitosanitari   regionali  competenti  per  territono,  sino
all'accertamento  dell'esito  negativo dei risultati delle analisi di
laboratorio.