Art. 5. 1. I Servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata. 2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori. 3 Inoltre detti Servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio. 4. Le partite di patate da seme restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territono, sino all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di laboratorio.