Art. 6.
  1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano
esclusivamente  in  luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e
indirizzi.
  2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  in  momenti opportuni del
periodo  vegetativo  che  segue l'introduzione, possono ispezionare a
campione  gli  appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme
di patate in questione.
  3.  Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere
certificate  come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente
ad essere consumate.
  4.  Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui
quali  e'  indicata  l'origine  canadese  dei  tuberi-seme nonche' il
numero  di  registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale
31 gennaio 1996.