Art. 6. 1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e indirizzi. 2. I Servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione. 3. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate. 4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali e' indicata l'origine canadese dei tuberi-seme nonche' il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.