Art. 7.
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti per territorio,
trasmettono  al  Servizio  fitosanitario centrale, entro il 30 aprile
2004, una relazione tecnica dettagliata contenente i dati relativi ai
quantitativi  importati,  e alle analisi ufficiali effettuate nonche'
copia dei certificati fitosanitari.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 11 marzo 2004

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 151