Art. 7. 1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, entro il 30 aprile 2004, una relazione tecnica dettagliata contenente i dati relativi ai quantitativi importati, e alle analisi ufficiali effettuate nonche' copia dei certificati fitosanitari. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 151