Art. 2.
    1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e
II,  va  indicato il codice identificativo, riportato in dette liste,
della malattia correlata all'agente.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 aprile 2004
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1