Art. 2. 1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2004 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 1