Art. 7.
  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  disposta  con  i  precedenti  articoli  1,  2,  3  e 4 e'
autorizzata  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste
dall'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il
conseguente  onere  complessivo,  pari a Euro 8.470.272,00 e' posto a
carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto  legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.