IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Padova
    Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di
determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
    Vista  la  lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70
del  2 febbraio  1995,  inerente il regolamento sulla semplificazione
dei  procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
e di determinazione delle relative tariffe;
    Visto il decreto direttoriale n. 5/2002 del 27 febbraio 2002, con
il  quale  si  e'  provveduto  a  fissare  le  tariffe provinciali di
facchinaggio  a partire dal 1° marzo 2002 per la durata di un biennio
e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;
    Sentiti  i  rappresentanti  delle organizzazioni sociali operanti
nello  specifico  settore  nell'incontro  del 10 maggio 2004 e tenuto
conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;
    Considerato   che   le   riforme  introdotte  nel  settore  della
cooperazione  con  la  legge  n. 142/2001 e il decreto legislativo n.
6/2003,  hanno,  tra  l'altro, equiparato il trattamento retributivo,
previdenziale  ed  assicurativo  del  lavoro  associato  a quello del
lavoro  dipendente  con conseguente incremento degli oneri diretti ed
indiretti;
    Considerati  gli  indicatori  economici  quali  la percentuale di
scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo per il
biennio  2003/2004  rispetto al tasso reale per il periodo 2002/2003,
l'incremento   del   costo   previdenziale  del  lavoro  e  l'aumento
retributivo nel settore autotrasporto;
    Considerata  altresi' l'esigenza di un contenimento del costo del
lavoro che tenga conto dell'attuale momento che attraversa l'economia
ed il mercato;
    Ritenuto    necessario    assicurare,   per   quanto   possibile,
l'omogeneita'  delle  tariffe applicate nella provincia di Padova con
quelle gia' fissate nelle province viciniori;
    Ritenuto  opportuno  limitare  il  periodo di vigenza delle nuove
tariffe    di   facchinaggio   al   31 dicembre   2005,   in   attesa
dell'assestamento  del  quadro  normativo di riferimento attinente il
settore  cooperativo  ed  in  via  generale  di  quello relativo alla
riforma  del  mercato  del  lavoro, conseguente all'entrata in vigore
della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003;
    Considerata  la  necessita' di promuovere nel corso della vigenza
delle  nuove  tariffe  altri  incontri  con le organizzazioni sociali
interessate,  per  un'opportuna  verifica delle situazioni normative,
contrattuali e di mercato;
                              Decreta:
    L'incremento  delle  tariffe  per  lavori  di  facchinaggio nella
misura del 2,5%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° giugno
2004  e  fino  al  31 dicembre  2005.  Le  nuove  tariffe  risultano,
pertanto,  determinate  come  da  allegato  prospetto che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  che viene contestualmente
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.
    Avverso   il   provvedimento   potra'   essere  proposto  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato entro centoventi giorni, ovvero
ricorso  giurisdizionale  al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      Padova, 28 maggio 2004
                                      Il direttore provinciale: Drago