IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, del predetto decreto
legislativo  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree funzionali
omogenee   da   affidare   alle  strutture  in  cui  si  articola  il
Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
indica,  per  tali  strutture  il  numero  massimo degli uffici e dei
servizi,  restando  l'organizzazione interna delle strutture medesime
affidata alle determinazioni del Segretario generale;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
l'attuazione  delle  direttive  CE  relative  al  miglioramento della
sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  durante  lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e successive modifiche e/o integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002  recante  ordinamento  delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002  recante  disciplina  sull'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del segretario generale 1° ottobre 2002 recante
disposizioni  sull'organizzazione  interna  del  Dipartimento  per le
risorse umane e l'organizzazione;
  Visto  il  decreto  del  segretario  generale  18 novembre  2002  e
successive  modificazioni  recante  disposizioni  sull'organizzazione
interna del Dipartimento per le risorse strumentali;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,   nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2003, con il quale il capo del
Dipartimento  per  le  risorse  strumentali  e'  stato designato come
datore  di  lavoro  unico  per  le  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  del  Dipartimento  per la
protezione  civile,  del  Dipartimento della funzione pubblica, degli
uffici  dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale
e della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  Visti  gli  articoli 11-ter,  11-quater,  11-quinquies  del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  nel  testo  risultante dalle
modifiche  introdotte  dall'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre
2003,  n.  343,  che hanno previsto la possibilita' per la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  di  provvedere  alla  amministrazione,
organizzazione  e  coordinamento  e  gestione dei servizi generali di
supporto  attraverso  societa'  per  azioni appositamente costituita,
anche  con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso  procedure  ad evidenza pubblica, disciplinando, altresi',
l'utilizzo  in  detta  societa'  di  personale  in servizio presso la
Presidenza;
  Visti    gli   obiettivi   delineati,   relativamente   alla   fase
sperimentale,  nel  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto  2003,  recante  «Progetto pilota di esternalizzazione della
organizzazione  e  gestione  dei  servizi  generali  di supporto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Considerato  che  e'  stata  avviata,  con  procedura  ad  evidenza
pubblica,   la   selezione  del  socio  privato  di  minoranza  della
costituenda societa' mista;
  Considerato  che  il  progetto  ha complessi riflessi gestionali ed
organizzativi  di  competenza  dei Dipartimenti delle risorse umane e
dell'organizzazione e delle risorse strumentali;
  Ritenuto  che  per  una  efficace  gestione  del  progetto  occorre
assicurare  l'unitarieta'  delle decisioni operative dei Dipartimenti
interessati;
  Ritenuto,  altresi', opportuno accorpare le attivita' e le funzioni
attualmente  svolte  dai suddetti Dipartimenti in una unica struttura
dipartimentale,  assicurando, tramite il coordinamento nella gestione
dei  servizi generali, maggiore efficienza, efficacia ed economicita'
dell'azione   amministrativa   nella   prima  fase  del  progetto  di
esternalizzazione;
  Ravvisata  la  necessita', in coerenza con gli obiettivi finali del
progetto, di procedere alla istituzione, nell'ambito del Segretariato
generale,  del  Dipartimento  per  le risorse umane e strumentali con
compiti  di  acquisizione,  organizzazione  e  gestione delle risorse
umane  e  strumentali  e di modificare, pertanto, il predetto decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002 recante
ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 citato in premessa e' sostituito dal seguente:
  «Art. 25 (Dipartimento per le risorse umane e strumentali). - 1. Il
Dipartimento   per   le   risorse   umane   e   strumentali  provvede
all'acquisizione,  alla  formazione  ed  alla  gestione del personale
della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di
analisi  e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza;
al  supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso
la  Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro e in materia
di    contratti    pubblici.    Assume    direttamente    la   difesa
dell'amministrazione  in  sede  di  conciliazione  e  nei giudizi del
lavoro  in primo grado. Cura il miglioramento della sicurezza e della
salute   dei  lavoratori  durante  il  lavoro  nonche'  le  relazioni
sindacali.
  2.  Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede, in
un  quadro  unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  Presidenza  e
compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di
beni   e   servizi,   ivi  compresi  quelli  di  natura  informatica,
all'ottimale  gestione  degli immobili in uso alla Presidenza nonche'
all'avvio  e  alla  gestione  delle connesse procedure amministrativo
contabili.  Il Dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e
alla  realizzazione  delle  opere  e degli interventi manutentivi dei
locali   e   degli  impianti  e  al  coordinamento  degli  interventi
strutturali  ai fini dell'applicazione della normativa concernente la
tutela  della  salute  e  la  sicurezza  dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.  Il  Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi
di  informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale,
la  progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati
e  di  telecomunicazione,  anche  sotto  il profilo della sicurezza e
riservatezza.  Gestisce  le  emergenze  all'interno  delle sedi della
Presidenza.  Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei
dati  statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza,
nonche'   l'interconnessione  al  sistema  statistico  nazionale.  Il
Dipartimento   provvede   alla  gestione  dell'autoparco  e  cura  la
sicurezza del servizio di trasporto.
  3.   Nell'ambito   del  Dipartimento  opera  l'ufficio  del  medico
competente  che  assicura  la  sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto
soccorso,  in  attuazione  degli  articoli 15,  16  e  17 del decreto
legislativo  n.  626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio
fanno  capo,  secondo le direttive impartite dal segretario generale,
eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
  4.  Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non
piu' di diciassette servizi. Si avvale di un dirigente con compiti di
consulenza,  studio  e  ricerca,  nell'ambito  del contingente di cui
all'art. 5, comma 5.».