Art. 2.
  1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio  2002  citato  in  premessa,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) il Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;
    b) al comma 2, la lettera c) e' soppressa;
    c) al  comma  6,  le  parole «Dipartimento per le risorse umane e
l'organizzazione»  sono  sostituite dalle parole «Dipartimento per le
risorse umane e strumentali».
  2.  L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e' abrogato.