Art. 2. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il Dipartimento per le risorse umane e strumentali»; b) al comma 2, la lettera c) e' soppressa; c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali». 2. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' abrogato.