Art. 3.
  1.  Al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2003 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art.  1,  comma 1, lettera d), le parole «Dipartimento per
le  risorse  strumentali»  sono sostituite dalle parole «Dipartimento
per le risorse umane e strumentali»;
    b) all'art.  2,  comma  1, le parole «Dipartimento per le risorse
umane»  sono  sostituite  dalle  parole  «Dipartimento per le risorse
umane e strumentali».