Art. 3. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali»; b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».