Art. 11.
  Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di  cui  all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  che  ha  funzioni di
ufficiale  rogante  e  che  redige  apposito verbale nel quale devono
essere  evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione
e l'ammontare dei relativi interessi.