Art. 12.
  Le   sezioni   di   tesoreria   dello   Stato  sono  autorizzate  a
contabilizzare  l'importo degli interessi in apposito unico documento
riassuntivo  per  ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso
giorno  fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto -
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
  La   spesa   per  interessi  gravera'  sul  capitolo  2215  (unita'
previsionale  di  base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa
del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  dell'esercizio
finanziario 2004.