Art. 16. L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2004 p. Il direttore generale: Cannata