Art. 16.
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con
riferimento  al  prezzo  medio  ponderato della prima tranche, che si
calcola,  con  un  arrotondamento  al  terzo decimale, sulla base dei
prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 giugno 2004 p. Il direttore generale: Cannata