Art. 2. Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato; b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni. In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.