Art. 3.
  Sono  escluse  dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i
cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento
del  prezzo  medio  ponderato delle richieste, che, ordinate partendo
dal   prezzo   piu'   alto,  costituiscono  la  meta'  dell'ammontare
complessivo  di  quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore  alla  tranche  offerta,  il  prezzo  medio ponderato viene
calcolato   sulla  base  dell'importo  complessivo  delle  richieste,
ordinate  in  modo  decrescente  rispetto al prezzo e pari alla meta'
della  tranche  offerta.  Sono  escluse  dal calcolo del prezzo medio
ponderato  di  cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell'art.  2  del  presente  decreto. Il rendimento da considerare e'
quello  lordo,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice
riferita all'anno di trecentosessanta giorni.