Art. 4.
  Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono
indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile
-  derivanti  dai  meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto  -  ed  il  prezzo  medio  ponderato di aggiudicazione di cui
all'art. 16 del presente decreto.