Art. 5.
  I  BOT  sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei   BOT   sottoscritti   in   asta  da  regolare  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  avente a oggetto strumenti finanziari
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta,  al  fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un
altro  intermediario  da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla
normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.