Art. 7.
  Possono  partecipare  alle  aste come operatori i soggetti appresso
indicati  che  siano  abilitati  allo  svolgimento  di almeno uno dei
servizi  di  investimento  in  base  all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
    a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui
all'art.  1,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia
bancaria  e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca
d'Italia   in  base  all'art.  13,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo;
      le  banche  comunitarie  possono  partecipare all'asta anche in
quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
      le  banche  extracomunitarie possono partecipare all'asta anche
in  quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma
4;
    b)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e le imprese di
investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e  g)  del  menzionato  decreto  legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all'albo  istituito  presso  la  CONSOB,  come stabilito all'art. 20,
comma  1,  ovvero  le  imprese  di  investimento  comunitarie  di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  dello stesso decreto, iscritte
nell'apposito elenco allegato a detto albo.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale   dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione  delle
operazioni.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.