Art. 9.
  Le  richieste  di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca
d'Italia,  devono  essere  trasmesse  utilizzando  la  rete nazionale
interbancaria  secondo  le  modalita'  tecniche stabilite dalla Banca
d'Italia medesima.
  Al  fine  di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza dei dati
trasmessi  attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate
chiavi  bilaterali  di  autenticazione e crittografia tra operatori e
Banca d'Italia.
  Nell'impossibilita'  di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa di
malfunzionamento    delle    apparecchiature,    le    richieste   di
partecipazione  all'asta  debbono  essere  inviate mediante modulo da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di
cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.