IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; Visto il voto 278, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore de lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale e' stato espresso parere favorevole allo schema di norme funzionali e geometriche per la costruzione di nuove strade, rinviando ad un successivo provvedimento l'elaborazione dei criteri per la disciplina dell'adeguamento delle strade esistenti; Ritenuto, in tale contesto, necessario porre allo studio apposite norme funzionali e geometriche per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti finalizzate all'innalzamento del livello di sicurezza e ad un miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici, archeologici ed economici; Ritenuto altresi' necessario disciplinare da subito, nelle more dell'emanazione della nuova normativa, il regime transitorio per gli adeguamenti delle strade esistenti; Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, e' sostituito come segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.