Art. 3.
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione del presente decreto, la
Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme
per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate
all'innalzamento   dei  livelli  di  sicurezza  ed  al  miglioramento
funzionale  della  circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali,
paesaggistici,  archeologici,  delle condizioni locali, nonche' delle
esigenze  della  continuita' di esercizio. Entro lo stesso termine la
Direzione  generale  per  le strade ed autostrade predispone apposite
linee guida contenenti criteri e modalita' per la presentazione delle
richieste  di  deroga  alle  norme  di  cui  al  punto 1 del presente
articolo.