IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive  modifiche  ed  integrazioni, che detta le modalita' della
liquidazione  e  del  pagamento  della  massa  passiva rilevata dagli
organi  straordinari  della  liquidazione  nel  corso della procedura
prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;
  Visto  il  comma  12  del  citato art. 256 che prevede, nel caso di
insufficienza  della  massa attiva, non diversamente rimediabile, che
il  Ministro dell'interno possa stabilire misure straordinarie per il
pagamento  integrale della massa passiva della liquidazione, anche in
deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;
  Visto  l'art.  255,  comma  4,  del  testo unico il quale indica le
modalita'  di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo
massimo  del  mutuo  finanziato  dallo Stato per il risanamento degli
enti dissestati;
  Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico in base al quale il fondo
costituito  ai  sensi  del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti
locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita'
residue  del  fondo,  rinvenienti  dall'utilizzazione  dei contributi
erariali  per  un  importo  inferiore  ai limiti massimi indicati nel
comma  4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo
consiliare  e  dell'organo  straordinario  di  liquidazione dell'ente
locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel
corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva
di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo
art. 256;
  Visto  il  citato  comma  5  dell'art.  255 in base al quale devono
essere  definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e
le  modalita'  per  l'utilizzazione  del  fondo costituito come sopra
descritto  con  priorita'  nell'assegnazione agli enti locali che non
hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  50186  del  9 aprile  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, che ha
istituito  il  fondo  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 255 del citato
testo  unico  fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di
mutui integrativi;
  Visto l'art. 4 del citato decreto che per la ripartizione del fondo
stabilisce  che  la  richiesta  di  accesso  deve essere inoltrata al
Ministero  dell'interno entro un mese dalla pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  l'art.  5 in base al quale la disponibilita' del Fondo e' da
stabilirsi  al  31 dicembre di ogni anno e fissa al 30 giugno 2001 la
disponibilita' del fondo per l'anno 2001;
  Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80,
convertito  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  140,  che consente di
continuare  a  finanziare  con mutui il risanamento degli enti locali
che  hanno  deliberato  lo  stato di dissesto finanziario prima della
data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3;
  Considerato che il fondo per l'anno 2001 e' stato ripartito fra gli
enti richiedenti e legittimati;
  Atteso   che   per   procedere   alla   istituzione  e  conseguente
ripartizione del fondo relativo all'anno 2002 occorre disciplinare le
modalita'  e  i  termini  che  gli  enti locali devono rispettare per
accedere alla ripartizione del suddetto fondo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Accesso al fondo
  Le  richieste  di  accesso  al  fondo per l'anno 2002 devono essere
inoltrate  entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione
del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita'
gia'  indicate  nell'art.  4  del  decreto  ministeriale n. 50186 del
9 aprile 2001.
  L'accesso   al   fondo  e'  da  intendersi  atto  dovuto  da  parte
dell'organo   straordinario   della   liquidazione,  che  secondo  la
normativa  vigente,  ha  l'onere  di  attivarsi per reperire tutte le
somme  disponibili  affinche'  l'ente  possa  raggiungere  un  vero e
proprio risanamento.