IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le modalita' della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati; Visto il comma 12 del citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato; Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalita' di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati; Visto l'art. 255, comma 5 del testo unico in base al quale il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256; Visto il citato comma 5 dell'art. 255 in base al quale devono essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le modalita' per l'utilizzazione del fondo costituito come sopra descritto con priorita' nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4; Visto il decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, che ha istituito il fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del citato testo unico fissando i parametri e le modalita' per l'assunzione di mutui integrativi; Visto l'art. 4 del citato decreto che per la ripartizione del fondo stabilisce che la richiesta di accesso deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 5 in base al quale la disponibilita' del Fondo e' da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno e fissa al 30 giugno 2001 la disponibilita' del fondo per l'anno 2001; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, che consente di continuare a finanziare con mutui il risanamento degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Considerato che il fondo per l'anno 2001 e' stato ripartito fra gli enti richiedenti e legittimati; Atteso che per procedere alla istituzione e conseguente ripartizione del fondo relativo all'anno 2002 occorre disciplinare le modalita' e i termini che gli enti locali devono rispettare per accedere alla ripartizione del suddetto fondo; Decreta: Art. 1. Accesso al fondo Le richieste di accesso al fondo per l'anno 2002 devono essere inoltrate entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' gia' indicate nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001. L'accesso al fondo e' da intendersi atto dovuto da parte dell'organo straordinario della liquidazione, che secondo la normativa vigente, ha l'onere di attivarsi per reperire tutte le somme disponibili affinche' l'ente possa raggiungere un vero e proprio risanamento.