Art. 10. Norme transitorie 1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo le norme di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. E' inoltre consentito eseguire le prove di resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE. 2. E' consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo o per estensione dei risultati di porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto. 3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non decadono. 4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, potra' avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal comma punto 2 dell'allegato C al presente decreto. Roma, 21 giugno 2004 Il Ministro: Pisanu