Art. 6. Omologazione di porte certificate in ambito comunitario 1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base delle norme di cui all'art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalita' di controllo riconosciute dal Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE. 3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.