Art. 6.

       Omologazione di porte certificate in ambito comunitario

  1.  Le  porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei
Paesi   dell'Unione  europea  ovvero  in  uno  dei  Paesi  contraenti
l'accordo  SEE,  sulla  base  delle  norme  di cui all'art. 1 secondo
metodi  di  controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono
essere  omologate  in  Italia  per  essere  impiegate  nel  campo  di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
  2.  A  tale  fine, il produttore deve seguire le procedure previste
all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalita' di controllo
riconosciute   dal   Paese   dell'Unione  europea  ovvero  contraente
l'accordo SEE.
  3.  Tutta  la documentazione deve essere accompagnata da traduzione
in lingua italiana.