IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto  del  24 gennaio  2003,  e' stata prorogata fino all'8 luglio
2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Fontina»  allo  schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002,
protocollo n. 61438;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Fontina» registrata con il
regolamento  della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata  con  decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio
2004,  e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi giorni a far data
dall'8 luglio 2004.