Art. 2.
  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 24
gennaio 2003.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 giugno 2004
                                         Il direttore generale: Abate