Art. 2.
                      Modalita' di trasmissione
  1. I  tempi,  le  modalita' e le procedure tecniche di trasmissione
dei  dati  del  rendiconto sono stabiliti nell'allegato protocollo di
comunicazione, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La   trasmissione   telematica   avviene   secondo   criteri  di
progressiva  estensione  dalle  province  e  dai  comuni  di maggiori
dimensioni  demografiche,  alle  comunita'  montane  ed  agli enti di
minori dimensioni, nonche' di graduale estensione della richiesta dei
documenti,  d'intesa  con  l'ANCI,  l'UPI  e  l'UNCEM. Con successivo
decreto  da  emanarsi  sulla  base  delle indicazioni formulate dalla
Sezione  delle autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI
e  l'UNCEM,  verranno precisati tempi e modalita' per la trasmissione
dei   certificati   del   conto   preventivo  e  consuntivo  e  delle
informazioni  relative  al  rispetto del Patto di stabilita', nonche'
dell'eventuale   integrazione   della   documentazione  attinente  al
rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente decreto.