Art. 2. Modalita' di trasmissione 1. I tempi, le modalita' e le procedure tecniche di trasmissione dei dati del rendiconto sono stabiliti nell'allegato protocollo di comunicazione, che forma parte integrante del presente decreto. 2. La trasmissione telematica avviene secondo criteri di progressiva estensione dalle province e dai comuni di maggiori dimensioni demografiche, alle comunita' montane ed agli enti di minori dimensioni, nonche' di graduale estensione della richiesta dei documenti, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Con successivo decreto da emanarsi sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verranno precisati tempi e modalita' per la trasmissione dei certificati del conto preventivo e consuntivo e delle informazioni relative al rispetto del Patto di stabilita', nonche' dell'eventuale integrazione della documentazione attinente al rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente decreto.