Art. 3. Effetti della trasmissione telematica 1. L'invio telematico della documentazione di cui all'art. 1 assolve all'obbligo di trasmissione del rendiconto di cui all'art. 227 del T.U. 2. A fini di semplificazione procedurale, con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 161, comma 2, del T.U. possono essere previste apposite procedure tecniche di sicurezza per la trasmissione telematica dei certificati ivi contemplati, per consentire lo sblocco dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei contributi ordinari.