Art. 3.
     Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione
  1. Ai fini dell'accreditamento del rivenditore, il Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri   provvede   ad  inserire  nell'apposito  sito  del  portale
www.italia.gov.it,    due    diversi   fogli   elettronici   dedicati
rispettivamente:
    a)  ai  rivenditori gia' aderenti al progetto «PC ai giovani», di
cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile
2003,  che  dovranno  indicare  eventuali aggiornamenti degli estremi
gia' forniti;
    b)  ai  rivenditori  diversi da quelli di cui alla lettera a) che
devono  fornire  gli  estremi  identificativi  del  proprio esercizio
commerciale,  il  relativo  indirizzo,  il numero di partita IVA, gli
estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonche' manifestare la
accettazione  delle  condizioni  che li riguardano riportate nel sito
medesimo.
  2.  Ai  fini della pubblicizzazione dell'avvenuto accreditamento, i
rivenditori  dovranno  esporre  la  vetrofania riportante il logo del
Progetto,  resa  disponibile  dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie sul sito di cui al comma 1.