Art. 4.
             Effettuazione della transazione e controlli
  1.  Per  effettuare  la  transazione,  il  rivenditore,  dopo  aver
verificato  sotto la propria responsabilita' l'identita' del docente,
accede  alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e
compila  l'apposito  foglio elettronico trasferendovi i dati relativi
all'operazione  e,  specificatamente  le generalita' dell'acquirente,
gli  estremi  del  documento  di identificazione, il numero di codice
fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione,
nonche' il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
  2.  Il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi
delle  procedure  di  monitoraggio e verifica gia' predisposte per il
Progetto  «PC  ai  giovani»  determina la esclusione dal beneficio di
quei  docenti  che  abbiano gia' usufruito dell'agevolazione concessa
dal Progetto o di quella riconosciuta dal Progetto «PC alle famiglie»
di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.