Art. 4. Effettuazione della transazione e controlli 1. Per effettuare la transazione, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' del docente, accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente le generalita' dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione, nonche' il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica gia' predisposte per il Progetto «PC ai giovani» determina la esclusione dal beneficio di quei docenti che abbiano gia' usufruito dell'agevolazione concessa dal Progetto o di quella riconosciuta dal Progetto «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.