LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Premesso che:
    l'art.   1  della  legge  28 agosto  1997,  n.  284  prevede  uno
stanziamento  annuo  di  6 miliardi di vecchie lire da destinare alle
iniziative  per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e
la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva;
    l'art.   2,  comma  1  della  richiamata  legge  prevede  che  lo
stanziamento  di  cui all'art. 1 e' destinato, quanto a 5 miliardi di
vecchie  lire,  alle regioni per la realizzazione delle iniziative di
cui  al  medesimo  articolo,  da  attuare  mediante convenzione con i
centri  specializzati,  per la creazione di nuovi centri, dove questi
non esistano, ed il potenziamento di quelli gia' esistenti;
    l'art. 2, comma 2 della predetta legge, il quale dispone che, con
decreto  del  Ministro della salute, vengano determinati i criteri di
ripartizione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1,  nonche' i requisiti
organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo
comma 1;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  18 dicembre 1997,
modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 1999, n.
278,   che   stabilisce  i  requisiti  organizzativi,  strutturali  e
funzionali  dei  centri  di  cui  all'art.  2,  comma 1  della  legge
28 agosto 1997, n. 284;
  Considerato   che   si   rende  necessario  definire  le  tipologie
dell'attivita'  degli  anzidetti centri, ai fini della individuazione
dei criteri di ripartizione delle risorse;
  Rilevato  che, dagli esiti del gruppo di lavoro istituito presso il
Ministero  della salute, con l'obiettivo di predisporre una revisione
dei  criteri  di  riparto  previsti dalla richiamata legge n. 284, e'
emersa  la  difficolta'  di  applicazione  del  criterio  individuato
dall'art.  3  del decreto del Ministro della salute 18 dicembre 1997,
il quale prevede la ripartizione delle risorse in proporzione ai dati
di  attivita'  dei centri individuati, riferiti al numero di soggetti
trattati  nel  corso del precedente anno solare, sia per accertamenti
preventivi, sia per interventi riabilitativi;
  Visto  lo  schema  di  accordo  in oggetto, trasmesso dal Ministero
della salute con nota del 4 dicembre 2003;
  Considerato  che, in sede tecnica il 14 gennaio e il 23 marzo 2004,
sono state concordate alcune modifiche al documento in esame;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  i  presidenti  delle  regioni  e delle province autonome
hanno espresso il loro assenso sull'accordo in oggetto;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome  di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e   le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nei  termini
                           sottoindicati:

    e'   definita   la  tipologia  delle  attivita'  dei  Centri  per
l'educazione   e   la   riabilitazione   visiva  a  cui  affidare  la
realizzazione  di  interventi  di  prevenzione  della  cecita'  e  di
riabilitazione visiva, di cui al documento che si allega sub 1, quale
parte integrante del presente accordo;
    sono  delineati nel medesimo allegato 1) i compiti e le attivita'
che  costituiscono  specifico  ambito  operativo  dei  centri,  fermi
restando i requisiti organizzativi e strutturali gia' individuati nei
decreti  del  Ministro  della  sanita' 18 dicembre 1997 e 10 novembre
1999;
    alle  regioni  e  alle province autonome spetta la determinazione
delle modalita' organizzative a livello locale;
    vengono  individuati  i criteri di ripartizione dei finanziamenti
previsti  dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, nonche' le modalita' di
rilevazione  delle  attivita'  svolte  ai  fini della valutazione dei
risultati  da parte del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2,
comma  6  della medesima legge, di cui al documento che si allega sub
2,  unitamente  alle  relative  tabelle  (All.  sub 2.1), quale parte
integrante del presente accordo;
    le regioni e le province autonome si impegnano a promuovere forme
di   collaborazione   interregionale   finalizzate   ad   ottimizzare
l'utilizzo delle risorse, sia economiche che professionali.
      Roma, 20 maggio 2004
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino