Art. 2.

                 Criteri generali e requisiti minimi

  I.  I  laboratori  di  cui  all'art.  1,  di  seguito indicati come
«laboratori»,  devono  essere  conformi  ai  criteri  generali per il
funzionamento  dei  laboratori di prova stabiliti dalla norma europea
EN  45001,  cosi'  come  sostituita  dalla  norma  Europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3
e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120,
cosi'  come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del
Ministro della sanita' 5 agosto 1999.
  2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere accreditati secondo
la  norma Europea EN 45001, cosi' come modificata dalla norma Europea
UNI  CEI  EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da
un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti
dalla norma Europea EN 45003.
  3. I laboratori che svolgono attivita' analitiche, anche su matrici
diverse  da  quelle alimentari, devono garantire una differenziazione
sia  dei  locali  che  della  gestione  dei campioni per tutto l'iter
analitico,  adottando  adeguate  misure,  allo  scopo di escludere la
possibilita' di commistioni o contaminazioni.
  4.  I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove
ad   un  laboratorio  terzo,  accertando  preliminarmente  che  detto
laboratorio  terzo  risulti iscritto agli elenchi regionali di cui al
presente  accordo,  o  risulti accreditato secondo le disposizioni di
cui  all'art.  2  se  operante  in uno degli Stati membri dell'Unione
europea   devono   inoltre  tenere  a  disposizione  degli  organismi
territoriali  competenti  e degli organismi di controllo, i documenti
relativi  alla  valutazione della competenza del laboratorio terzo al
quale  e' stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori
svolti da quest'ultimo. E' facolta' delle regioni e province autonome
estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.