Art. 2. Criteri generali e requisiti minimi I. I laboratori di cui all'art. 1, di seguito indicati come «laboratori», devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, cosi' come sostituita dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, cosi' come sostituiti ai punti 2 e 7 dell'allegato I del decreto del Ministro della sanita' 5 agosto 1999. 2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, cosi' come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003. 3. I laboratori che svolgono attivita' analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilita' di commistioni o contaminazioni. 4. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui al presente accordo, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 se operante in uno degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre tenere a disposizione degli organismi territoriali competenti e degli organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale e' stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. E' facolta' delle regioni e province autonome estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.