Art. 3.

                  Elenchi regionali dei laboratori

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
iscrivono  in  appositi  elenchi,  i  laboratori  di  cui  all'art. 1
presenti  sul  proprio  territorio  che risultano conformi ai criteri
generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2.
  2.   L'iscrizione   di   cui   al   comma  1  consente  l'esercizio
dell'attivita'  su tutto il territorio nazionale ed e' valida fino al
permanere   delle  condizioni  in  base  alle  quali  essa  e'  stata
effettuata.
  3.  Le  regioni  e province autonome provvedono alla pubblicazione,
con  cadenza annuale, degli elenchi di cui al comma 1, trasmettendone
copia al Ministero della salute.
  4.  Le  regioni  e le province autonome si impegnano ad individuare
modalita'   uniformi   per  la  pubblicizzazione  delle  informazioni
contenute negli elenchi di cui al presente articolo.