Art. 3. Elenchi regionali dei laboratori 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano iscrivono in appositi elenchi, i laboratori di cui all'art. 1 presenti sul proprio territorio che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2. 2. L'iscrizione di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attivita' su tutto il territorio nazionale ed e' valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa e' stata effettuata. 3. Le regioni e province autonome provvedono alla pubblicazione, con cadenza annuale, degli elenchi di cui al comma 1, trasmettendone copia al Ministero della salute. 4. Le regioni e le province autonome si impegnano ad individuare modalita' uniformi per la pubblicizzazione delle informazioni contenute negli elenchi di cui al presente articolo.