Art. 4.

                  Iscrizione agli elenchi regionali

  1.  L'iscrizione  agli  elenchi  regionali  di  cui all'art. 3 puo'
essere  richiesta,  documentando  il  rispetto di quanto previsto dal
precedente art. 2:
    a) dai  titolari  di  laboratori gia' inseriti in via provvisoria
nell'elenco   predisposto   dal   Ministero   della  salute  ai  fini
dell'autocontrollo   alimentare   citato   nelle   premesse,  facendo
riferimento  alla  documentazione  ed  agli  atti  gia' presentati al
Ministero della salute, che saranno trasmessi alle regioni e province
autonome  entro  centoventi  giorni  dalla  data in cui e' sancito il
presente accordo;
    b) dai  titolari  di  laboratori gia' inseriti in via provvisoria
negli   elenchi  eventualmente  predisposti  dalle  regioni  e  dalle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, facendo riferimento alla
documentazione  ed agli atti gia' presentati ai fini dell'inserimento
in detti elenchi provvisori;
    c) dai   titolari   di   laboratori   che   intendono  effettuare
l'attivita' di cui trattasi e non risultano iscritti in nessuno degli
elenchi di cui ai precedenti punti a) e b).
  2.  I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere iscritti presentando copia
del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante
l'avvio      delle      procedure     finalizzate     all'ottenimento
dell'accreditamento di cui al comma 2 del citato art. 2. In ogni caso
l'accreditamento  dovra'  essere acquisito entro trentasei mesi dalla
data di iscrizione negli elenchi regionali.
  3. Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua
comunicazione  entro  i  termini  previsti  dal  comma 2 del presente
articolo   comportano   la   cancellazione  d'ufficio  dagli  elenchi
regionali,   senza   la   possibilita'   di  reiterare  l'istanza  di
iscrizione,   salvo   aver   dimostrato   preventivamente  l'avvenuto
ottenimento dell'accreditamento di cui all'art. 2, comma 2.
  4.  I  titolari  dei laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b),
nonche'  di  cui  alla  lettera  c) gia' operanti ai fini del decreto
legislativo  n.  155/1997,  devono presentare l'istanza di iscrizione
agli  elenchi  regionali  entro  centoventi  giorni dall'adozione del
provvedimento  formale con il quale le regioni e le province autonome
si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo.