Art. 5.

                         Verifiche ispettive

  I.  I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alle regioni
o  province  autonome nel cui elenco risultano inseriti l'esito delle
verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento
di cui all'art. 2.
  2. Le regioni e province autonome si impegnano a definire modalita'
uniformi  per  l'effettuazione  delle verifiche ispettive finalizzate
alla valutazione della conformita' ai criteri generali e ai requisiti
minimi di cui all'art. 2.
  3.  Il Ministero della salute puo' effettuare in qualunque momento,
con le regioni o province autonome interessate, sopralluoghi presso i
laboratori  gia'  inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la
conformita' ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art.
2.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  si impegnano a definire
criteri uniformi per la cancellazione e la reiscrizione negli elenchi
di  cui all'art. 3 dei laboratori sottoposti a verifiche ispettive il
cui esito e' risultato negativo.
    Roma, 17 giugno 2004
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino