Art. 5. Verifiche ispettive I. I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alle regioni o province autonome nel cui elenco risultano inseriti l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento di cui all'art. 2. 2. Le regioni e province autonome si impegnano a definire modalita' uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita' ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2. 3. Il Ministero della salute puo' effettuare in qualunque momento, con le regioni o province autonome interessate, sopralluoghi presso i laboratori gia' inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformita' ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2. 4. Le regioni e le province autonome si impegnano a definire criteri uniformi per la cancellazione e la reiscrizione negli elenchi di cui all'art. 3 dei laboratori sottoposti a verifiche ispettive il cui esito e' risultato negativo. Roma, 17 giugno 2004 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino