Art. 3.

                           Programmazione

  1.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano  a  fornire alle aziende sanitarie locali, territorialmente
competenti,   opportuni  elementi  di  indirizzo  al  fine  di  poter
effettuare  i  controlli  di  cui  all'art. 2, punti a), b) e c), del
programma coordinato di controllo ufficiale.
  2.  Le  verifiche ispettive e i controlli analitici di cui all'art.
2,  lettere  a),  b)  e  c),  devono essere svolti rispettivamente da
strutture  appositamente  designate dalle regioni e province autonome
di  Trento  e  Bolzano  e da laboratori conformi ai requisiti fissati
dalla  norma  europea EN 45001, cosi' come sostituita dalla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025.
  3.  Le  strutture designate di cui al comma 2 vengono comunicate al
Ministero  della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria
e degli alimenti.
  4. Per le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettere a), b)
e  c),  il  numero  minimo  di  campioni  da  prelevare  per ciascuna
tipologia  di  prodotto  (formaggi, carni fresche di pollame, spezie)
per  regione  o provincia autonoma, e' di 5 per milione di abitanti e
non meno di 5 per regione o provincia autonoma.
  5.  Gli  uffici  di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF)
del  Ministero della salute provvedono ad effettuare campionamenti ai
fini  dell'analisi  di laboratorio sulle partite di spezie presentate
all'importazione,  nella  misura  di almeno una partita nel corso del
mese nel periodo luglio 2004-febbraio 2005.