Art. 3. Programmazione 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, opportuni elementi di indirizzo al fine di poter effettuare i controlli di cui all'art. 2, punti a), b) e c), del programma coordinato di controllo ufficiale. 2. Le verifiche ispettive e i controlli analitici di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), devono essere svolti rispettivamente da strutture appositamente designate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da laboratori conformi ai requisiti fissati dalla norma europea EN 45001, cosi' come sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 3. Le strutture designate di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti. 4. Per le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), il numero minimo di campioni da prelevare per ciascuna tipologia di prodotto (formaggi, carni fresche di pollame, spezie) per regione o provincia autonoma, e' di 5 per milione di abitanti e non meno di 5 per regione o provincia autonoma. 5. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute provvedono ad effettuare campionamenti ai fini dell'analisi di laboratorio sulle partite di spezie presentate all'importazione, nella misura di almeno una partita nel corso del mese nel periodo luglio 2004-febbraio 2005.