Art. 4. Verifiche e controlli del programma coordinato 1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera a), sono effettuati su campioni rappresentativi di formaggi freschi, a pasta molle o semiduri, prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato, allo scopo di rilevare la presenza di Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter termofilo e la numerazione di Staphilococcus aureus e dell'Escherichia coli. I campionamenti sono effettuati sia negli stabilimenti di produzione sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati. 2. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera b), sono effettuati su campioni rappresentativi di carni fresche refrigerate di pollame, in particolare polli e tacchini, allo scopo di rilevare la presenza di Campylobacter termofilo. I campionamenti sono effettuati sia nei macelli sia nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati, preferibilmente nel periodo da maggio a ottobre. 3. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera c), sono effettuati su campioni rappresentativi di spezie, al fine di effettuare i rilevamenti per il conteggio delle Enterobacteriaceae, la presenza di Salmonella e la numerazione di Bacillus cereus e Clostridium perfringens, nonche' per accertare il livello di aflatossine. I campionamenti sono effettuati negli stabilimenti di produzione/confezionamento, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti, nei punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonche' all'importazione. 4. I metodi analitici da applicare sono indicati nella raccomandazione n. 2004/24/CE del 19 dicembre 2003, ma possono essere utilizzati anche metodi equivalenti, validati e gia' in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti. 5. I campionamenti e le analisi per la ricerca delle aflatossine nelle spezie sono effettuati conformemente a quanto indicato nel decreto ministeriale 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001.