Art. 5.

                Elaborazione e trasmissione dei dati

  1.  Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici
di  sanita'  marittima,  aerea  e  di frontiera (USMAF) del Ministero
della  salute,  trasmettono  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale  della  sanita'  veterinaria  e  degli  alimenti,  entro  il
31 marzo  2005,  i  dati  riepilogativi  dell'attivita' di verifica e
controllo   ufficiale  di  cui  all'art.  2,  utilizzando  schede  di
registrazione  conformi  ai  modelli  di cui agli allegati I, II, III
(sez. 1 e 2) e IV della raccomandazione della Commissione europea del
19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE.
    Roma, 17 giugno 2004
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino