Art. 5. Elaborazione e trasmissione dei dati 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, trasmettono al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, entro il 31 marzo 2005, i dati riepilogativi dell'attivita' di verifica e controllo ufficiale di cui all'art. 2, utilizzando schede di registrazione conformi ai modelli di cui agli allegati I, II, III (sez. 1 e 2) e IV della raccomandazione della Commissione europea del 19 dicembre 2003, n. 2004/24/CE. Roma, 17 giugno 2004 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino