Art. 5.
  Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato,
in  servizio  in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in
via   prioritaria   di   anestesia,   di  anestesia  e  rianimazione,
radiologia,  radioterapia,  radiodiagnostica  e  medicina nucleare di
strutture  sanitarie  diverse da quelle inserite nella rete formativa
delle  predette  scuole  di  specializzazione,  puo' essere ammesso a
domanda  in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci
per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della
capacita' recettiva della scuola stessa.