Art. 6. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, di intesa tra le Universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.