Art. 6.
  Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato,
in  servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa
delle  scuole  di  specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle
unita'  sanitarie  locali  e  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico,  degli  istituti  ed  enti di cui all'art. 4,
comma   12,   del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  e  successive
modificazioni,   e'  ammesso  alle  scuole  di  specializzazione,  in
soprannumero  rispetto  ai  numeri  programmati,  nei limiti e con le
modalita'   stabiliti,   per   ogni  disciplina,  di  intesa  tra  le
Universita'  e  le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e
tenuto  conto  della capacita' recettiva della rete che concorre alla
formazione.