Art. 8. Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art. 5 e 6 del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2004 Il Ministro: Moratti