Art. 8.
  Con   successivi   provvedimenti,   valutate   le  richieste  delle
Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art.
5 e 6 del presente decreto.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2004
                                                 Il Ministro: Moratti