IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  il  regolamento  di esecuzione alla predetta legge n.
963/1965;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154 recante
modernizzazione  del  settore della pesca e dell'acquacoltura a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno
1994,  e  successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre
2002,  recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce
modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali  comunitarie nel
settore  della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo
alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare misure di
accompagnamento   per   i   membri  dell'equipaggio  dei  pescherecci
interessati,   finanziate   a   livello   nazionale,  per  promuovere
l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca  nel quadro dei
piani di protezione delle risorse acquatiche;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (Finanziaria 2002), in
particolare  l'art.  52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli
anni  2002,  2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in
collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in
occasione  di  interruzioni  temporanee  dell'attivita'  di  pesca  a
strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse
acquatiche,  con  uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun
anno;
  Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n. 350 (Finanziaria 2004), in
particolare  l'art.  4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte
del  Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per
l'anno 2004;
  Vista   la   legge   27 marzo  2004,  n.  77,  di  conversione  del
decreto-legge  27 gennaio  2004,  n.  16,  che  all'art.  3, comma 1,
incrementa  di  5  milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui
all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002;
  Vista la medesima legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma
2,  istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento
sociale  in collegamento con le misure di conservazione delle risorse
ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
  Visto  il  decreto  7 maggio  2004 recante il Piano nazionale della
pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita'
di  attuazione  delle  interruzioni  tecniche della pesca per le navi
abilitate  allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed
in  particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2,
del  decreto  ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di
quattro zone di riposo biologico;
  Visti  i  decreti  ministeriali  19 giugno  2003,  recante piano di
protezione  delle  risorse  acquatiche  per  l'anno 2003, e 20 giugno
2003,   recante   le   modalita'  di  attuazione  delle  interruzioni
temporanee  dell'attivita'  di  pesca  per  le  navi  abilitate  allo
strascico e/o volante relativamente all'anno 2003;
  Ravvisata   la   necessita',  al  fine  di  garantire  un  migliore
equilibrio   fra   le  risorse  biologiche  e  l'attivita'  di  pesca
attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato
ai  sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento
(CE)  n.  2792/99,  art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione
della  Commissione  europea  in materia di aiuti di Stato nel settore
della   pesca   e  dell'acquacoltura,  di  predisporre  un  piano  di
protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006,
come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del
1° giugno 2004;
  Considerato  che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la
misura puo' essere modulata diversamente per gli anni successivi;
  Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  il  quale  sono state
delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora
le  funzioni  istituzionali  concernenti la disciplina generale ed il
coordinamento  in  materia  di  pesca,  acquacoltura e gestione delle
risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Piano di protezione delle risorse acquatiche
  1.  Gli  interventi  regolati  dal  presente  decreto sono riferiti
all'anno  2004  e  fanno parte di un piano triennale 2004-2006 per la
protezione  delle  risorse acquatiche che, nell'ambito di politiche a
sostegno  della  pesca  responsabile,  prevede  una  serie  di misure
progressive  miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di
pesca marittima. L'impatto sulle risorse di tali misure sara' oggetto
di valutazione scientifica al fine di verificanie l'efficacia.