IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun anno; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare l'art. 4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte del Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004; Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, che all'art. 3, comma 1, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002; Vista la medesima legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno; Visto il decreto 7 maggio 2004 recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico; Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, e 20 giugno 2003, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003; Ravvisata la necessita', al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006, come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del 1° giugno 2004; Considerato che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la misura puo' essere modulata diversamente per gli anni successivi; Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. Piano di protezione delle risorse acquatiche 1. Gli interventi regolati dal presente decreto sono riferiti all'anno 2004 e fanno parte di un piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche che, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, prevede una serie di misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima. L'impatto sulle risorse di tali misure sara' oggetto di valutazione scientifica al fine di verificanie l'efficacia.