Art. 2.
         Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2004
  1.  Le  interruzioni temporanee della pesca, relativamente all'anno
2004,  per  le  navi  autorizzate  ai  sistemi  di  pesca  di seguito
individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica
che  operano  oltre  gli  stretti,  sono  disciplinate dai successivi
articoli.
  2.  Le  regioni  a  statuto  speciale  Sicilia  e Sardegna potranno
disciplinare,   per   le   navi  iscritte  nei  propri  compartimenti
marittimi,  ad  esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica
che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca
in  conformita'  al  presente  decreto oppure in base alle rispettive
legislazioni   regionali   e  con  le  eventuali  misure  sociali  di
accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.