Art. 2. Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2004 1. Le interruzioni temporanee della pesca, relativamente all'anno 2004, per le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli. 2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna potranno disciplinare, per le navi iscritte nei propri compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.