Art. 3. Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio 1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1 abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, e' disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trentacinque giorni consecutivi, secondo i seguenti periodi e nelle seguenti aree: a) da Trieste a Manfredonia dal 2 agosto al 5 settembre; b) da Molfetta a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre. 2. Dal 5 luglio al 1° agosto 2004 e' altresi' stabilita una ulteriore interruzione temporanea facoltativa per tutte le unita' da pesca iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio escluse le turbosoffianti, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave e/o consegna dei documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione. 3. Per i periodi di interruzione temporanea di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non si applicano ai casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione alla misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici. Tali misure non si applicano per periodi di interruzione facoltativa inferiore ai dieci giorni consecutivi. 4. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque compartimentali oggetto dell'interruzione temporanea, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti. La violazione del presente divieto sara' punita in base alla normativa vigente. 5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro il giorno precedente l'interruzione ivi prevista. 6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.