Art. 3.
      Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio
  1.  Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1 abilitate
ai   sistemi   di   pesca  a  strascico  e/o  volante,  iscritte  nei
compartimenti  marittimi  da  Trieste a Crotone compresi, e' disposta
un'interruzione  temporanea  obbligatoria della pesca di trentacinque
giorni consecutivi, secondo i seguenti periodi e nelle seguenti aree:
    a) da Trieste a Manfredonia dal 2 agosto al 5 settembre;
    b) da Molfetta a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.
  2.  Dal  5 luglio  al  1°  agosto  2004  e'  altresi' stabilita una
ulteriore  interruzione temporanea facoltativa per tutte le unita' da
pesca  iscritte  nei  compartimenti  marittimi dell'Adriatico e dello
Ionio   escluse   le  turbosoffianti,  previa  comunicazione  scritta
dell'armatore  all'ufficio  di iscrizione della nave e/o consegna dei
documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione.
  3.  Per  i  periodi di interruzione temporanea di cui ai precedenti
commi  1  e 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo
art.  7.  Tali  misure non si applicano ai casi in cui, per lo stesso
titolo,  l'interessato  abbia  ricevuto  altra  misura da parte delle
regioni,  delle  province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta
salva  la possibilita' di integrazione alla misura massima consentita
a carico dei predetti enti pubblici. Tali misure non si applicano per
periodi   di  interruzione  facoltativa  inferiore  ai  dieci  giorni
consecutivi.
  4.  Durante  il  periodo  di  interruzione temporanea della pesca a
strascico  e/o  volante e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di
pesca,   nelle   acque   compartimentali   oggetto  dell'interruzione
temporanea, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti. La
violazione  del  presente divieto sara' punita in base alla normativa
vigente.
  5.  Le  navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti
di   iscrizione  possono  effettuare  l'interruzione  temporanea  nel
periodo   previsto   in   tali  aree,  previa  comunicazione  scritta
all'ufficio  di  iscrizione  della  nave  entro  il giorno precedente
l'interruzione ivi prevista.
  6.  Le  navi  abilitate  all'esercizio  con altri sistemi di pesca,
oltre  allo  strascico  e/o  volante,  nonche'  quelle autorizzate al
pescaturismo  possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui
all'art.  7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione
obbligatorio,  della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle
attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve
dare  comunicazione  scritta,  entro e non oltre il giorno precedente
l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del
compartimento  di  iscrizione  o all'autorita' marittima del porto di
base logistica.