Art. 4. Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno 1. Le imprese armatrici di navi da pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facolta' di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, al capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.