Art. 4.
           Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno
  1.  Le  imprese armatrici di navi da pesca a strascico e/o volante,
iscritte  nei  compartimenti  marittimi da Reggio Calabria ad Imperia
compresi, hanno facolta' di aderire all'interruzione temporanea della
pesca  per  un  periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco
temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004. A tal fine l'armatore deve
dare  comunicazione scritta, al capo del compartimento di iscrizione,
della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica,
almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.