Art. 7.
   Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
  1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2,
e all'art. 4 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali
di accompagnamento, consistenti in:
    a) minimo  monetario garantito, previsto dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  vigente,  a  ciascun marittimo che risulti dal
ruolino  d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione
tecnica;
    b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi
di cui alla precedente lettera a).