Art. 7. Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in: a) minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica; b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a).