Art. 8. 1. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al precedente art. 7. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 luglio 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4, foglio n. 133