Art. 8.
  1.  Con  successivo provvedimento saranno disciplinate le modalita'
di   attuazione   del   presente  decreto  nonche'  le  procedure  di
liquidazione delle misure sociali di cui al precedente art. 7.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 2 luglio 2004
                     Il Sottosegretario di Stato
                        Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive
registro n. 4, foglio n. 133